
Pasta Made in Italy, tanti auguri
Nel 1967, 50 anni fa, una legge italiana cominciò a stabilire i parametri di purezza della pasta.
La suddetta normativa s’impegna a garantire l’eccellenza del prodotto simbolo della gastronomia italiana, stabilendo quali caratteristiche organolettiche e qualitative deve avere per poter essere denominato “pasta”.
La legge (L. 580/67) si basa su 9 articoli, quali:
Art. 28. Sono denominati “pasta di semola di grano duro” e “pasta di semolato di grano duro” i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati con semola o semolato di grano duro ed acqua.
Art. 29. Stabilisce in quali tipi e con quali caratteristiche la pasta destinata al commercio può essere prodotta.
Art. 30. E’ consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari, autorizzati con decreto del Ministro per la sanità. Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola. Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente.
Art. 31. La pasta con l’impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola e con l’aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni chilogrammo di semola.
Art. 32. E’ consentita la produzione di paste dietetiche autorizzata ai sensi della L. 29 marzo 1951, n. 327, e del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, concernenti la produzione e il commercio dei prodotti dietetici.
Art. 33. E’ consentita la produzione di paste alimentari fresche. L’acidità non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l’aggiunta di carne il limite massimo di acidità è stabilito in grado 7. E’ consentito l’uso delle farine di grano tenero. La pasta fresca all’uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.
Art. 34. E’ vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie con agenti chimici e la aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, salvo il disposto dei precedenti articoli e salvi i poteri del Ministero per la sanità a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283 (3/c).
Art. 35. Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse. Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.
Art. 36. E’ vietato vendere pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla presente legge. E’ altresì vietato vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.
Altre leggi a tutela dell’agroalimentare Made in Italy
La normativa italiana, forte del successo riscosso a livello mondiale, è sempre più sensibile alla tutela dell’agroalimentare Made in Italy. A tal fine, nel corso degli anni sono state varate innumerevoli leggi “Italian food friendly”.
Tra le più recenti ricordiamo la legge che obbliga ad indicare in etichetta l’origine e il luogo di provenienza degli alimenti quali:
- latte
- carni
- frutta
- verdura
- etc.
Una legge che negli anni andrà a coinvolgere tutti i settori del drink&food.
Fare di necessità virtù
Le ragioni che hanno portato la legislazione a redigere tali normative riguardano più che altro il bisogno di far fronte a necessità quali:
- la leggibilità delle informazioni essenziali in etichetta;
- la corretta trasmissione delle informazioni nutrizionali;
- l’informazione sulla composizione degli alimenti, per tutelare il consumatore da eventuali reazioni allergiche;
- trasparenza sulla composizione dei prodotti;
- fare chiarezza sull’effettiva provenienza dei prodotti.
Chiara, semplice, leggibile e, perché no, digitale; così sarà l’etichetta alimentare del futuro.
Un mezzo in grado di trasmettere al consumatore tutte le informazioni di cui ha bisogno per compiere le sue scelte d’acquisto, ma non solo, grazie ai nuovi sistemi digitali l’etichetta diventa un ausilio in grado di permettere al produttore di “controllare” i frutti del proprio lavoro, monitorandolo durante l’iter distributivo e analizzando il target di vendita.
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